Immigrazione e Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è un documento che consente a un cittadino straniero di trattenersi in Italia.
Il permesso di soggiorno può essere richiesto per i seguenti motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o culto, protezione sociale.
Lo straniero extracomunitario che intenda soggiornare in Italia, anche per un breve periodo, deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso. La richiesta va presentata alla Questura competente della provincia in cui lo straniero si trova. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.
Documentazione richiesta per il rilascio
Nella richiesta, da formulare su apposito modulo, vanno specificate:
1) le proprie generalità complete quelle dei figli minorenni (ove ci fossero) conviventi per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
2) il luogo in cui l’interessato dichiara di voler soggiornare;
3) il motivo del soggiorno.
Alla richiesta di permesso di soggiorno deve essere esibito; il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto); per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la disponibilità di mezzi per il ritorno nel paese di provenienza. Bisogna inoltre presentare una marca da bollo da £ 20.000 e 4 proprie foto formato tessera. In casi particolari la Questura può richiedere altra documentazione specifica per il motivo per cui si chiede il permesso di soggiorno e verifica dei mezzi di sussistenza per il periodo di permanenza in Italia.
Modalità e tempi del rilascio
Al momento della presentazione della domanda la Questura rilascia una copia della stessa con apposto un timbro datario dell’ufficio e l’indicazione del giorno del ritiro (circa dopo 20 giorni). La ricevuta non sostituisce in alcun modo il permesso di soggiorno. Il permesso sarà rilasciato solo se all’atto del ritiro lo straniero dimostrerà di aver assolto gli obblighi in materia sanitaria: iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale oppure stipula di apposita polizza assicurativa
Durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dalla legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
1) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
2) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
3) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; pari o superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
4) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge. n.b. queste disposizioni non si applicano al caso di richiedenti asilo o di stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale.
Rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero alla Questura della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora, almeno 30 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla legge.
Se sono trascorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, lo straniero deve essere espulso dal Prefetto. Ai fini del rinnovo, la disponibilità di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall’interessato. Il permesso è rinnovato, per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Il permesso di soggiorno è revocato o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Non è prevista la revoca del permesso di soggiorno per il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perda il posto di lavoro , anche per dimissioni. In tal caso alla scadenza del permesso, verrà rinnovato ancora per un anno per iscrizione alle liste di collocamento.
Ricongiungimento familiare
Il titolare di carta di soggiorno o il titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con durata non inferiore a un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi, può chiedere il ricongiungimento con: il coniuge non legalmente separato; i figli minori a carico; i genitori a carico; i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro.
Opposizione a decreto di espulsione
Quando non si possiede il permesso di soggiorno e si soggiorna per lungo periodo in Italia irregolarmente o anche clandestinamente, si va incontro alla espulsione.
L’espulsione è un provvedimento emesso dal Prefetto del luogo in cui è stata rilevata l’irregolarità, con il quale viene chiesto al cittadino extracomunitario privo di permesso di lasciare il territorio italiano.
Qualora vi siano fondati motivi, è possibile opporsi al decreto di espulsione e bloccare la procedura di espulsione dall’Italia anche mediante gli strumenti internazionale previsti in particolare dalla corte europea dei diritti dell’uomo.
Cittadinanza Italiana
La cittadinanza, status civitatis, è una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e accertato in quanto tale: status che è, poi, origine di altre situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del cittadino).
Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo vigenti nel suo Stato.
La cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda con relativi documenti
Acquisto automatico e di diritto
La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani.
Si acquista per:
1) nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono. E’ considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
2) riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso).
3) adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione ).
La normativa sulla cittadinanza in Italia, quindi, interessa:
a) tutti coloro che, nati italiani, hanno perduto la cittadinanza e intendono riacquistarla;
b) i discendenti di cittadini italiani in linea diretta (fino al secondo grado) che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana;
c) coloro che desiderano acquistarla (per matrimonio, naturalizzazione ecc.).
Requisiti, condizioni e documenti per richiedere la cittadinanza
1) discendenza da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado (art. 4), secondo varie condizioni
2) nascita sul territorio italiano (art. 4), se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di voler essere cittadino entro un anno dal compimento
3) matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5), se risiede nel territorio da almeno sei mesi ovvero vi risiede da almeno tre anni dopo il matrimonio, sempre che non vi sia stato prima lo scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero separazione personale;
4) i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
5) naturalizzazione: la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
– allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
– allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
– allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
– al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
– all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
– allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).
Inoltre sono richiesti:
l dieci anni di residenza legale;
l reddito sufficiente;
l assenza di precedenti penali;
l rinuncia alla cittadinanza d’origine.
Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a:
l tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
l quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
l cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
l non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
A chi si deve presentare la richiesta di cittadinanza
La domanda di acquisto della cittadinanza, in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.