La class action è uno strumento a tutela dei consumatori che, utilizzandolo, potranno difendersi da soprusi perpetrati a loro danno da aziende o soggetti economici-professionali. Le vittime di un medesimo fatto illecito possono, finalmente, riunire le proprie azioni legali in un’unica causa. Strumento di origine anglosassone è stato direttamente importato dagli Stati Uniti e raccontato a noi italiani da telegiornali, quotidiani e fictions americane.
In Italia la class action entrerà in vigore il 30 giugno.
Soggetti legittimati
Dal 1° luglio 2008, innanzitutto, legittimati ad esperire l’azione sono: le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (iscritte nel rispettivo elenco del Ministero dello sviluppo economico), ma anche qualsiasi altra associazione o comitato che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. Allorquando ritengano lesi i diritti di una pluralità di utenti, potranno agire dinanzi il Tribunale del luogo in cui ha la sede legale l’impresa ritenuta responsabile. Il proponente avvierà l’iniziativa processuale cui i singoli consumatori interessati o altri soggetti rappresentativi potranno aderire, anche in seguito, sino al termine perentorio della precisazione delle conclusioni in appello.
Oggetto
La class action consente la tutela dei diritti nascenti da contratti conclusi mediante moduli e formulari, oppure conseguenti ad atti illeciti extracontrattuali, a pratiche commerciali scorrette o a comportamenti anticoncorrenziali, quando questi siano lesivi di diritti di una pluralità di utenti. Finalità dell’azione è l’accertamento di un illecito plurioffensivo e del conseguente diritto al ristoro del danno o alla restituzione delle somme ai consumatori lesi.
Procedura
Il Tribunale adito può dichiarare inammissibile la domanda quando la ritenga infondata, quando sussista un conflitto di interessi o quando non ravvisi un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela in sede di azione collettiva. In caso contrario, accoglie la domanda e determina i criteri in base ai quali risarcire o restituire le somme ai singoli consumatori che hanno aderito all’iniziativa, nonché indica gli strumenti idonei per realizzare la maggiore diffusione possibile della notizia. Dopo sessanta giorni dalla notificazione della sentenza l’impresa soccombente proporrà il pagamento di una somma che se accettata costituirà titolo esecutivo. In caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno si procede in camera di conciliazione composta da tre avvocati nominati uno dal Presidente del Tribunale adito, gli altri rispettivamente dall’impresa e dai soggetti che hanno proposto l’azione.
In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione e dell’impresa convenuta, il Presidente dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione riconosciuti in materia di diritto societario.
Osservazioni finali
La class action, nonostante abbia molti riflessi positivi, presenta alcune perplessità e lacune: sulla procedura, sui costi effettivi, sulla durata che potrebbe essere lunghissima. Due elementi rilevanti che la class action italiana non ha importato da quella statunitense: non si estende a tutta la categoria danneggiata dal comportamento dell’impresa e l’assenza del danno punitivo che ha la funzione deterrente non solo a carico dell’azienda condannata, bensì dell’intero sistema commerciale al fine di regolare il funzionamento dei mercati.
La class action è uno strumento processuale importante che potrà essere maggiormente efficace soltanto se NOI TUTTI avremo maggiore sensibilità e cura nel monitorare il mercato e nel denunciare gli abusi, le pratiche commerciali scorrette e le condotte anticoncorrenziali che comportino l’aumento dei prezzi di taluni beni o servizi soprattutto di prima necessità.
Azione Inibitoria
Il nostro ordinamento ha introdotto, con la legge 6 febbraio 1996 n°52, dando attuazione alla direttiva comunitaria 93/13/cee, una specifica disciplina relativa alle clausole vessatorie nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.
La ratio di tale normativa è quella di tutelare il contraente ritenuto più debole -il consumatore- da illegittime alterazioni del rapporto sinallagmatico.
Sono qualificate come vessatorie le clausole inserite in contratti conclusi tra il consumatore e il professionista ed aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi che determinano a carico del consumatore squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1469 – bis, 1° comma c.c.
L’autorità giudiziaria ha il compito di esercitare un controllo sui contratti conclusi tra professionisti e consumatori, sia nel quadro di giudizi individuali, instaurati tra il singolo consumatore e il singolo professionista, in funzione della declaratoria di inefficacia delle clausole che si pretendono vessatorie, sia nell’ambito di giudizi collettivi promossi da associazioni rappresentative dei consumatori o dei professionisti, o dalle associazioni di commercio, per ottenere che sia inibita per il futuro l’utilizzazione, da parte dei singoli professionisti o associazioni di professionisti, di condizioni generali di contratto riconosciute, in astratto, come vessatorie.
I rimedi individuati dalla direttiva sono stati suddivisi in due categorie: rimedi di tipo individuale-successivo e rimedi di tipo generale – preventivo.
I primi operano nei confronti dei singoli contratti già conclusi dal consumatore e sono esperibili dal singolo consumatore, mentre i secondi operano in un momento antecedente alla conclusione del contratto ed hanno una funzione preventiva in quanto mirano ad evitare il pericolo che vengano conclusi in futuro contratti ove compaiano clausole abusive.
La funzione della tutela giurisdizionale offerta dall’ordinamento è duplice: sotto un primo aspetto essa presenta carattere ripristinatorio della situazione sostanziale violata, sotto il secondo essa si manifesta come inibitoria in senso stretto di ogni possibile reiterazione dell’illecito.
In altri casi poi questa funzione preventiva – che rappresenta l’essenza della tutela inibitoria – trova il più completo riconoscimento in quanto l’ordinamento consente di agire al titolare che sia soltanto minacciato e quindi prima che l’illecito sia perpetrato.
Ed è tra queste ipotesi che si inserisce lo strumento inibitorio disciplinato dall’art. 1469 – sexies c.c., dal momento che esso ha il preciso intento di contrastare la diffusione delle clausole abusive nel momento del passaggio dalla fase collettiva di redazione delle condizioni generali di contratto alla loro inserzione nei contratti individuali.
Si tratta infatti di un rimedio volto a compensare la collettività dei consumatori dalla mancata partecipazione alla redazione delle condizioni generali e dunque vi è la necessità che esso intervenga in tempi anticipati rispetto alla conclusione dei contratti individuali, consentendo di eliminare le clausole giudicate abusive nei confronti di tutti i potenziali consumatori.
Presupposti per l’esperibilita’ dell’ azione inibitoria
Presupposto per l’esperibilità dell’azione inibitoria, la semplice predisposizione e diffusione, ad opera del professionista, di condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie.
L’azione potrà essere dunque proposta anche quando la clausola “non sia stata ancora concretamente trasfusa in singoli contratti, ma sia stata già predisposta e ne sia stato già deciso l’impiego nei futuri contratti” .
Legittimazione delle parti
L’ art. 1469 – sexies c.c. individua i soggetti legittimati a richiedere l’inibitoria dell’uso di clausole vessatorie con riferimento “alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Il legislatore ha attribuito tale legittimazione attiva soltanto ad enti collettivi.
Accertamento della vessatorieta’
Nel giudizio instaurato a seguito dell’azione collettiva si procederà ad un accertamento della abusività delle condizioni generali di contratto, operato secondo gli stessi parametri previsti per i giudizi individuali.
I criteri generali di accertamento della vessatorietà esigono che il giudice inquadri le clausole, astrattamente vessatorie, nel contesto del singolo contratto, “facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole nel contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende” ex art. 1469 – ter c.c..
Efficacia del provvedimento inibitorio
Per quanto riguarda l’efficacia del provvedimento, l’accertamento del carattere abusivo della condizione generale di contratto ha valore nei confronti di tutti i contraenti deboli, cioè i consumatori. Se così non fosse l’effetto voluto dalla direttiva verrebbe frustrato, poiché si negherebbe la sua caratteristica di generalità.
L’introduzione del rimedio inibitorio trova infatti una propria ragione d’essere nel superamento dei limiti soggettivi del giudicato individuale, conseguente alla dichiarazione di nullità delle singole clausole. Si giunge così ad affermare la trasmissione automatica del giudizio di inefficacia sulla condizione generale al contratto individuale. Infatti la sentenza di condanna a non usare la clausola, una volta passata in giudicato, è fonte di un obbligo incondizionato a carico del professionista.
Si ritiene che la singola clausola attuativa di quella generale, dichiarata abusiva, e di cui sia stato vietato l’uso con sentenza definitiva, sia colpita da inefficacia derivata.
Il consumatore, chiamato in causa dal professionista, potrà invocare la violazione della sentenza di condanna, sostenendo l’illiceità della clausola.
Attuazione del provvedimento inibitorio
L’art 1469 – sexies c.c. non specifica come possa essere eseguito il provvedimento accordante l’inibitoria, limitandosi a prevedere, al 3° comma, la possibilità per il giudice ordinario di ordinare la pubblicazione del provvedimento “in uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale”
Tale sanzione può risultare efficace, sotto il profilo dell’informazione, per tutelare la collettività dei consumatori, mentre risulta del tutto inadeguata dal punto di vista pratico, non essendo configurabile il raggiungimento di tutti i possibili destinatari passivi del comportamento illecito.
Bisogna poi osservare che, per quanto riguarda il provvedimento inibitorio provvisorio o d’urgenza, il problema dell’attuazione può ritenersi superato a seguito dell’introduzione dell’art. 669 – duodecis c.p.c., che autorizza il giudice stesso che ha emanato il provvedimento cautelare, a stabilire le modalità di esecuzione.
In assenza di mezzi coercitivi idonei ad assicurare la ottemperanza dell’inibitoria, il rispetto degli obblighi imposti dalla sentenza risiede dunque nella volontà dello stesso intimato ad adempiere o meno a quanto è ingiunto.
Distinzione tra inibitoria definitiva e inibitoria provvisoria o d’urgenza
II 2° comma dell’art.1469 – sexies dispone che “l’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi d’urgenza, ai sensi degli articoli 669 – bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Tale norma va intesa nel senso che, accanto all’inibitoria definitiva, l’ordinamento ammette, se ricorrono certi presupposti, un’inibitoria cautelare, sottoposta a successivo giudizio di merito.
La novità dell’inibitoria cautelare e del suo presupposto sta nell’interesse tutelato: un interesse collettivo alla predisposizione ed utilizzazione di condizioni generali di contratto non vessatorie nei rapporti con i consumatori, la cui violazione non è configurabile quale pregiudizio imminente ed irreparabile, cioè non suscettibile di ristoro economico.
Codice Consumo
Il Codice del consumo disciplina i contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi al di fuori degli esercizi commerciali e i contratti a distanza. Le normative sono molto simili, ma con delle distinzioni. Tali contratti consentono a garanzia dei soli consumatori privati il diritto di recesso entro 10 giorni, a differenza da quelli conclusi in sede.
Sono esclusi dall’applicazione della presente disciplina:
l i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
l i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
l i contratti di assicurazione;
l i contratti relativi a strumenti finanziari.
Informazioni per il consumatore
Il consumatore deve ricevere, prima della conclusione del contratto, le seguenti informazioni:
– identità del fornitore;
– le caratteristiche essenziali del bene, o del servizio;
– il prezzo (compresa l’indicazione di tasse ed imposte);
– eventuali spese di consegna;
– modalità di pagamento e di consegna del bene;
– esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso;
– modalità di restituzione e ritiro del bene in caso di recesso;
– costi dell’utilizzo della tecnica di comunicazione;
– durata della validità dell’offerta e del prezzo;
– durata minima del contratto nel caso si tratti di fornitura di prodotti o servizi, ad esecuzione continuata o periodica.
Tali informazioni devono essere dettagliate in maniera chiara.
E’ rilevante che il consumatore debba ricevere conferma per iscritto su tutte le informazioni suddette. E ciò deve avvenire prima od al momento della stipula del contratto. In alcuni casi potrebbe essere difficile dimostrare di non aver ricevuto prima od al momento della stipula tale documentazione, per cui e’ sempre bene ricordarsi di richiederla. Inoltre, al momento del contratto
devono essere fornite anche le seguenti informazioni:
– condizioni e modalità per l’esercizio del diritto di recesso;
– indirizzo della sede del fornitore, per eventuali reclami;
– informazioni su servizi di assistenza e su garanzie commerciali.
Queste informazioni -fatto salvo l’indirizzo geografico- non devono essere comunicate nel caso in cui l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, sia effettuata mediante tecnica di comunicazione a distanza, qualora tali servizi siano forniti in un’unica soluzione e fatturati dall’operatore della rete di comunicazione.
Esecuzione del contratto
L’ordine deve essere eseguito dal fornitore entro 30 giorni (salvo diversi accordi), a decorrere da quello successivo alla trasmissione dello stesso. Nel caso di indisponibilita’ -anche temporanea- del bene, che porti ad un ritardo nella consegna entro il termine previsto, il fornitore informa il cliente e provvede al rimborso delle somme percepite per il pagamento. Una fornitura diversa, anche se di valore superiore, non puo’ essere consegnata in sostituzione di quella mancante, se non con il consenso del compratore (da prestarsi al momento della conclusione del contratto).
Esclusioni
Non sono necessarie le indicazioni su identità fornitore, caratteristiche bene, etc, neppure per iscritto, ne’ e’ possibile esercitare il diritto di recesso e l’obbligo di consegnare entro i 30 giorni nei seguenti casi:
– contratti di fornitura di generi alimentari, bevande ed altri beni per uso domestico di consumo corrente (forniti presso il proprio domicilio da distributori che effettuino giri frequenti e regolari);
– contratti di fornitura per servizi relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegni a fornire tali prestazioni ad una data determinata o ad un periodo prestabilito.
Sanzioni
Il codice del consumo prevede che il professionista che contravviene alle norme suddette, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di legge, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonchè nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5.165, eccetto che il fatto costituisca reato. Inoltre, nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo di suddetta sanzione sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e’ proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Foro competente
Per le controversie civili afferenti all’applicazione della presente normativa la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Diritto di Recesso
Il diritto di recesso si può effettuare senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro 10 giorni lavorativi. Per quanto concerne i beni, a partire dalla data del ricevimento degli stessi; se non si fosse in grado di esercitare il recesso perchè non sono state fornite modalità dello stesso e recapiti del venditore, i 10 giorni decorrono a partire dal giorno in cui si avranno queste informazioni, ricordandosi di non superare tre mesi dalla consegna. Mentre per i servizi dal giorno della conclusione del contratto (resta uguale il discorso -come per i beni- della decorrenza posticipata nel caso di assenza di informazioni per il recesso, e, anche qui, non oltre i tre mesi dal contratto).
Non si può recedere dal contratto -salvo indicazione contrattuale contraria- nei seguenti casi:
– fornitura di beni e servizi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e’ in grado di controllare;
– fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che -per loro natura- non possano essere rispediti perchè rischierebbero di deteriorarsi od alterarsi;
– fornitura di prodotti audiovisivi e di software, venduti sigillati ed aperti dal consumatore;
– fornitura di giornali, periodici e riviste;
– servizi di scommesse e lotterie.
Pena la validità, il diritto di recesso deve essere esercitato con l’invio -presso la sede geografica- di una comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R con avviso di ricevimento.
In alternativa, e’ possibile inviare entro il termine un telegramma od un fax, il quale acquisterà validità, facendo decorrere da quel momento la validità, solo se confermato tramite raccomandata A/R entro 48 ore.
Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di recesso, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di consegna e/o restituzione dei beni o delle somme versate.
Infatti, nel caso in cui al momento dell’esercizio del diritto di recesso la consegna del bene fosse già avvenuta, il consumatore e’ tenuto a restituirlo od a metterlo a disposizione del venditore, secondo le modalità previste dal contratto. Il termine per la restituzione non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi.
Le uniche spese dovute dal consumatore sono quelle di consegna e di restituzione del bene al mittente.
Il venditore ha l’obbligo di rimborsare le somme già versate, gratuitamente e nel minor tempo possibile (termine massimo: 30 giorni dalla data in cui il venditore e’ messo a conoscenza dell’avvenuto recesso).
Un eventuale contratto di credito (necessario al pagamento, come un finanziamento) che fosse sorto contestualmente al contratto principale, nel caso di risoluzione di quest’ultimo, si intende risolto di diritto senza alcuna penalità. L’obbligo di comunicare al finanziatore il recesso, e’ a carico del venditore (il quale dovrà rimborsare le somme già percepite), ma e’ opportuno provvedere personalmente -ove possibile- ad inviare raccomandata A/R alla Finanziaria o alla Banca, comunicando l’avvenuto recesso e diffidandoli dal dare seguito alla richiesta di finanziamento.